SANTA MARINELLA - Prosegue il botta e risposta tra il sindaco Tidei e l'ex compagno di cordata Angeletti, in merito alla gara di appalto sullo stabilimento balneare Perla del Tirreno. Il consigliere infatti contesta il ruolo dell’architetto Ermanno Mencarelli nominato dal sindaco responsabile della Centrale Unica di Committenza. “In merito alla spiaggia Perla del Tirreno – scrive in una nota Angeletti - pur condividendo che è il fiore all’occhiello del turismo estivo e vi operano molti lavoratori, rimando al mittente l’assunto di far parte di una qualsivoglia macchina del fango. Anzi denuncio l’opacità o meglio l’assoluta mancanza di trasparenza osservata da Tidei per il totale disprezzo di leggi, regolamenti e circolari ministeriali, vedi il decreto sindacale 69 del 2022 di conferimento dell’incarico gratuito annuale all’arch. Ermanno Mencarelli, viola plurime norme primarie e secondarie. In particolare sulla nomina dirigenziale dell’architetto Mencarelli la legge Madia del 2014 consente effettivamente di conferire ad un soggetto in quiescenza un incarico direttivo dirigenziale a titolo gratuito per la durata massima di un anno, ma tale norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 33, comma 3, d.l. 223/2006 la quale prevede che ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, opera in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, con la conseguenza che è necessario che il soggetto cui viene conferito l’incarico dirigenziale, non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, in tal senso, la sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 66/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 144/2019/PAR). Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 107/2020. Sul punto si richiamano la circolare del Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 dell’11\10\2015, la quale sottolinea in maniera incontrovertibile che gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti a soggetti in quiescenza che hanno superato 65 anni cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. La circolare n.6 del 4\12\2004 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica (art 4 Il\ cpv) la quale pone tra gli incarichi vietati sia quelli dirigenziali che quelli direttivi. Consegue che il conferimento dell’incarico dirigenziale/direttivo all’arch. Ermanno Mencarelli il quale il 14 Dicembre 2022 ha compiuto 67 anni ed è andato in pensione per anzianità, è contrario alla legge. Sul conferimento dell’incarico di Rup all’arch. Ermanno Mencarelli L’art 31 L.50/2016 sugli appalti pubblici stabilisce, tra l’altro, che il Rup è nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Detta norma, inoltre, deve essere necessariamente coordinata, per un verso, con l'art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d'appalto, per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale ( come si ricava anche dall'art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990). A ciò va aggiunto che le linee guida Anac approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017), chiariscono che il Rup è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. Tale assunto è espressamente ribadito dall’Anac nel parere n. 30\2022 Funz. Cons. del 28 luglio 2022. Consegue che l’arch. Mencarelli non essendo più un dipendente di ruolo del Comune di Santa Marinella non può svolgere la funzione di Rup e la nomina fatta dal Sindaco a dicembre 2022 è illegittima. Sulla gara per la stagionalità della “Perla del tirreno”. Fermo restando che la questione è stata oggetto di interventi plurimi sia normativi che giurisprudenziali anche da parte dell’Unione europea, mi limito a richiamare l’assunto del TAR Puglia-Lecce nella sentenza n. 523\2023 (RG 215/2022) laddove, con riferimento alla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, afferma:” E’ invece ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso bloccare tutti i bandi volti al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime in attesa dell’adozione dei decreti legislativi deputati a raccogliere ed elaborare i dati funzionali alla indizione di nuove gare, onde garantire “il razionale e sostenibile utilizzo” del demanio marittimo, tanto in riferimento alle concessioni in essere, quanto (e a più forte ragione) in riferimento a quelle di nuova assegnazione. Le considerazioni che precedono, la cui attendibilità potrà essere agevolmente verificata, lasciano emergere in maniera inconfutabile la superficialità se non addirittura la sciatteria con la quale il Sindaco di S. Marinella ha provveduto ad emettere il decreto di nomina dell’arch. Ermanno Mencarelli, dettato forse più dalla remota consuetudine collaborativa che lo lega a tale professionista nelle Sue varie esperienze politiche che dal rispetto delle norme. La revoca immediata dell’incarico conferito all’Arch. Ermanno Mencarelli con la contestuale revoca di tutte le gare di appalto gestite da detto professionista dal dicembre u.s. sarebbe auspicabile ed, allo stato, sarebbe anche il male minore per i cittadini, se veramente il Sindaco ha tanto a cuore il loro bene. Ma questo sarebbe un colpo mortale per la sua vanagloria. Mi permetto quindi di dargli un suggerimento: richiedere, quale Sindaco, un parere urgente all’ANAC circa la sussistenza o meno delle criticità sopra denunciate e, in attesa, sospendere le gare di appalto gestite dall’arch. Mencarelli”. “Ciò gli eviterebbe – conclude Angeletti - di incorrere ulteriormente nella violazione, colposa o dolosa, delle disposizioni citate, causa di danno per l'amministrazione e di evitare danni patrimoniali gravi che andrebbero certamente a ricadere sui cittadini di Santa Marinella, nonchè sui cittadini dei Comuni facenti parte della Centrale Unica di Committenza, poiché Santa Marinella è capofila e l’illegittimità della nomina dell’arch. Mencarelli, potrebbe inficiare gare pubbliche di appalto anche degli altri Comuni facenti parte del raggruppamento con il coinvolgimento di vari soggetti come amministratori-funzionari pubblici e privati”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA