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SANTA MARINELLA – Con una nota stampa, l’avv. Pietro Insolera, difensore di fiducia dell’ex sindaco Pietro Tidei, avverte la necessità, nell’interesse del proprio assistito, di fornire un quadro più corretto e fedele alla realtà rispetto a quello rappresentato dalla ex consigliera Ilaria Fantozzi, per sgomberare il campo da illazioni e chiarirne gli aspetti salienti, in merito al contenzioso amministrativo inerente allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella.
“In primo luogo – spiega il legale - il ricorso promosso da Pietro Tidei non è stato “bocciato” o dichiarato irricevibile, come letto sulle cronache locali e all’udienza del 28 gennaio innanzi al TAR del Lazio di Roma, si è semplicemente preso atto della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 24.01.2026, provvedimento sopravvenuto a quello impugnato di sospensione del consiglio comunale emesso dal Prefetto di Roma in data 27.11.2025. All’udienza del 28 gennaio abbiamo, pertanto, richiesto al TAR, il rinvio dell’udienza per impugnare anche il decreto del Presidente della Repubblica che aveva determinato lo scioglimento del consiglio comunale e che rappresentava l’atto conclusivo e definitivo dell’iter procedimentale. A questo punto il Tar non poteva far altro che rinviare l’udienza per consentire a Tidei di proporre motivi aggiunti avverso il decreto del Presidente della Repubblica e notificarli alle controparti.
A scanso di equivoci, nel merito, con il ricorso si sono, tra i vari motivi, sollevati principalmente dubbi e perplessità sulla validità ed idoneità dell’atto notarile di autenticazione delle sottoscrizioni dei consiglieri dimissionari, contenente undici firme in luogo delle nove autenticate, quindi un numero di firme incongruo rispetto al numero dei consiglieri comunali dimissionari. Inoltre, il ricorrente, ha prodotto in giudizio una foto attestante la presenza di soggetti terzi ed estranei, non nominati nell’atto notarile, nel luogo ove il notaio autenticava le sottoscrizioni dei consiglieri comunali dimissionari, senza accertarne l’ininfluenza sulle singole decisioni prese dai consiglieri comunali”.
“Difetterebbero – conclude l’avvocato Insolera - i presupposti previsti dalle normative di riferimento a causa dell’inadeguatezza, ovvero dell’insufficienza formale e sostanziale dell’atto notarile volto a garantire i requisiti minimi per poter dar luogo all’istituto delle dimissioni”.



