CIVITAVECCHIA – Lavorare durante il proprio pensionamento può costare molto caro. È opportuno infatti conoscere eventuali limiti alla cumulabilità tra il proprio assegno pensionistico e i redditi di lavoro, dipendente o autonomo. La maggior parte delle pensioni ormai non ha problemi di cumulabilità con i redditi di lavoro, poiché a fine degli anni ’90 furono rimosse talune specifiche limitazioni che obbligavano il pensionato a non intraprendere nuove attività lavorative. Tuttavia, in questi ultimi anni in cui il Legislatore ha previsto specifiche norme di favore per l’anticipo pensionistico, tali limiti sono stati reintrodotti. L’art. 14 c. 3 del D.L. n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019 stabilisce infatti che la pensione in “Quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale entro il limite di Euro 5.000,00 lordi annui. Già nel 2024 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30994, ha interpretato questa norma nel senso che qualsiasi attività di lavoro subordinato debba essere considerata una violazione della norma che prevede il divieto di cumulo con un serio pregiudizio per il pensionato: la perdita dell’intero trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui è avvenuta la violazione. Molti lavoratori dipendenti stagionali o con lavori discontinui anche di solo poche giornate di lavoro hanno visto interpretata in maniera restrittiva questa norma che ha consentito all’INPS il recupero di diverse migliaia di Euro, anche solo per poche decine di Euro guadagnati come lavoratori dipendenti. Coloro i quali hanno intentato delle cause presso i vari tribunali hanno sostenuto come questa sanzione risulti di fatto sproporzionata, e quindi in potenziale contrasto con i principi di uguaglianza e proporzionalità. Da ultimo, il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per un pensionato che ha perso un anno intero di pensione per soli 83,91 Euro maturati in un giorno di lavoro. La Corte Costituzionale purtroppo si è pronunciata in senso favorevole per l’INPS con la sentenza n. 19/2025:la Corte ha infatti dichiarato non fondata la questione, ritenendo che il divieto di cumulo risponda ad esigenze di razionalità del sistema pensionistico, e che la differenza di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo occasionale sia comunque giustificata dalla diversa natura delle prestazioni lavorative. Con questa sentenza l’INPS sembra mettere un punto a suo favore rispetto a tutti i contenziosi già avviati. È quindi opportuno che i pensionati inQuota 100 evitino categoricamente di intraprendere una qualsiasi attività lavorativa subordinata durante il periodo di percezione della pensione anticipata. Sarà possibile entro i limiti sopra descritti intraprendere un’attività di lavoro autonomo occasionale. I pensionati in Quota 100 devono in ogni caso ricordare che al raggiungimento dell’età per la vecchiaia (67 anni secondo le regole odierne) questo divieto verrà meno e potranno quindi cumulare altre attività lavorative in qualità di dipendenti, maturando nuova contribuzione per un eventuale supplemento pensionistico.

Francesco Mengucci, Consigliere Segretario ODCEC Civitavecchia,
Dottore Commercialista esperto di lavoro e previdenza