S. MARINELLA – Nei continui attacchi subiti dall’amministrazione in merito a questioni che vengono portate all’attenzione della cittadinanza da parte delle coalizioni avversarie, il sindaco Pietro Tidei si vede costretto a rispondere con fatti circostanziali. “Continua la mistificazione dei fatti nella perenne macchina del fango demagogica e contro la città e i suoi cittadini da parte dei candidati sindaci – dice Tidei – oggi è il turno della spiaggia della Perla del Tirreno, fiore all'occhiello del nostro turismo, dove operano con indotto molte attività locali quali, ristoranti, bar, ditte di prodotti e servizi, oltre che molti lavoratori stagionali, che rivendicano il diritto di lavorare e trovare opportunità in questa cittadina, contribuendo alla sua vitalità sociale ed economica. Ecco allora che la macchina del fango si mette nuovamente in moto insinuando profili di illegittimità nella gara pubblica a livello europeo, solo per ottenere strumentali consensi denigratori sul lavoro di questa amministrazione. Mi corre l'obbligo di smentire sistematicamente questi signori dalla denuncia facile, con riferimenti puntuali e pregnanti che tutelano il nostro operato basato su principi di legalità, trasparenza e soprattutto nell'interesse del settore turistico-economico di tutta S. Marinella. Sul profilo di incompatibilità del dirigente del servizio vorrei suggerire di leggere attentamente il decreto sindacale 69 del 2022, laddove si evidenzia la perfetta compatibilità delle funzioni direttive per personale in quiescenza ai sensi e per gli effetti del decreto 95 del 2012. A questi signori poco istruiti e che non conoscono il codice del procedimento amministrativo, nel quale a monte di ogni atto ad evidenza pubblica permane l'art. 5 della L 241/90, dove il ruolo di responsabile del procedimento è attribuito al dirigente del servizio a prescindere da ogni atto che abbia evidenza pubblica. Quindi il dirigente responsabile del servizio è legittimato ad assumere atti di rilevanza esterna per l'Ente ai sensi dell'art. 107 Digs 267/00, oltre che ad essere anche Rup per effetto diretto di legge. La gara per la stagionalità della Perla del Tirreno, dove il denunciatore seriale sostiene essere avviata illegittimamente, trova smentita negli stessi riferimenti dallo stesso proclamati. Infatti, la legge Milleproroghe si riferisce alla modifica della L. n° 118 del 2022 laddove solo le concessioni demaniali pluriennali ovvero da sei anni in su sono sottoposte alla emanazione di decreti attuativi. In nostro censore della legalità se avesse avuto l'accortezza di leggere il bando pubblico europeo, avrebbe colmato le sue ignoranze accertando che la concessione delle strutture cabine, bagni e magazzini hanno validità stagionale ovvero da maggio a settembre. Ma non solo, si cita chiaramente che con separato atto, si assegnerà la concessione stagionale demaniale della spiaggia, ovvero da maggio a settembre. Ciò significa che essendo la spiaggia ad accesso libero, con servizi pubblici tutti gratuiti, ci troviamo nel classico esempio di spiaggia libera attrezzata ad uso stagionale, dove il concessionario non vanta alcun diritto continuativo pluriennale oltre i sei anni, tempo minimo di legge per una concessione demaniale”. “Ma ancora – conclude - se il nostro male informato avesse letto il bando, avrebbe capito che le opere che si richiedono sono interventi che riguardano l'accesso a disabili, persone fragili, con gratuità a tutte le associazioni onlus nel socio-sanitario che operano nel nostro territorio, avrebbe capito il concetto che la spiaggia è spazio pubblico inclusivo per tutti i cittadini, quindi è il motore di questa gestione temporanea e stagionale senza alcun diritto di concessione perpetua che esula normativamente dai canoni della L. 118”.