VASANELLO - «Il Tar ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Vasanello contro il decreto del presidente della Regione Lazio, che attivava i poteri sostitutivi per il trasferimento delle infrastrutture idriche di proprietà comunale a Talete S.p.A., gestore unico dell’Ambito Territoriale Ottimale (Ato) n. 1 – Lazio Nord Viterbo. La sentenza n° 13414/2025, pubblicata in data odierna (ieri ndr), conferma la legittimità dell'operato regionale e apre la strada al completamento del riordino del servizio idrico integrato». Ne dà notizia Giancarlo Daniele, responsabile Sto Ato1-Vt. Il Comune di Vasanello aveva impugnato il decreto regionale T00085/2022 e altri atti correlati, contestando la legittimità dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione. Tra i punti chiave del ricorso, secondo quando riferisce Daniele, Vasanello sosteneva l’illegittimità dei poteri sostitutivi: il Comune riteneva di non essere stato inerte e che l'intervento regionale fosse quindi ingiustificato; la violazione del principio di economicità e inefficienza del servizio: il Comune paventava una minore efficienza e un aumento dei costi del servizio in caso di trasferimento a Talete; la mancata sottoscrizione delle Convenzioni di Cooperazione: Vasanello asseriva di non aver mai siglato le Convenzioni, come accertato da precedenti sentenze. «La decisione del Tar - aspiega Daniele - si fonda su una consolidata normativa in materia di servizio idrico. La legge n. 36 del 1994 (nota come legge Galli) ha istituito gli ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei servizi idrici. La Regione Lazio, in adempimento a tale normativa, ha delimitato l’Ato n. 1, che include anche il Comune di Vasanello. La legge prevede che i Comuni garantiscano la gestione unitaria del servizio attraverso le Convenzioni di Cooperazione e che l'affidamento del servizio idrico e il trasferimento delle infrastrutture siano regolati da normative nazionali e regionali. Il Tar ha dato piena ragione alla Regione Lazio, confermando la legittimità dell'intervento sostitutivo. La sentenza ha ribadito che l'azione della Regione è avvenuta dopo la scadenza del termine previsto per il trasferimento delle infrastrutture, legittimando così l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte dei Comuni. Un punto cruciale chiarito dal TAR riguarda la competenza sulla determinazione delle tariffe del servizio idrico. Il Tribunale ha specificato che la regolazione tariffaria è di esclusiva competenza dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (Arera), e che le tariffe vengono stabilite attraverso delibere specifiche, senza interferenze da parte della Regione. L'intervento regionale, quindi, si è limitato al trasferimento delle infrastrutture e non ha riguardato la gestione tariffaria. Le Implicazioni per i Comuni dell'Ato 1. Dall'Ente di Governo dell’Ato 1 – Lazio Nord Viterbo si esprime l'auspicio che questa sentenza possa "ulteriormente rassicurare tutti gli amministratori dei comuni" appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale. Viene sottolineato che l'Ente ha sempre operato nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni azione, inclusa la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi regionali, è stata adottata unicamente per dare compimento al programma di riordino dei Servizi Idrici, avviato oltre trent'anni fa con la legge Galli e le sue successive evoluzioni. La decisione del Tar di fatto consolida il percorso verso la gestione unica e integrata del servizio idrico nella provincia di Viterbo», conclude Daniele.

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