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SANTA MARINELLA – E’ di alcuni giorni fa, la notizia che su un ricorso presentato da Daniele Renda e dall’associazione Luca Coscioni, il Tribunale di Civitavecchia, giudice la dottoressa Giulia Sorrentino, ha condannato il Comune di Santa Marinella, per la mancata adozione di un piano che preveda la concreta eliminazione di un numero elevato di barriere architettoniche e sensoriali che ancora oggi impediscono alle persone con disabilità motoria o visiva di accedere e spostarsi all’interno di importanti luoghi e spazi pubblici presenti sul territorio comunale.
Secondo l’associazione, il Sindaco Tidei avrà 12 mesi di tempo per approvare, sentita l’associazione Luca Coscioni, tutte le misure e gli interventi necessari volti a rimuovere le singole barriere architettoniche e sensoriali indicate nella sentenza. Il primo cittadino, prima dell’emissione della sentenza, aveva portato in consiglio comunale, una delibera per approvare il Peba, che è il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Evidentemente la sentenza non è stata gradita dal primo cittadino che ha dato incarico legale all'avvocato Angela Colucci per rappresentare e difendere il Comune dinanzi alla Corte d'Appello per la riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia nel giudizio promosso da Daniele Renda e dall'associazione Luca Coscioni. Nell’atto comunale si legge che “Vista l’ordinanza pronunciata dal giudice Sorrentino che ha accolto il ricorso dell’associazione e, per l’effetto, ha accertato la condotta discriminatoria del resistente (cioè il Comune), che condanna il resistente a adottare entro 12 mesi un piano di interventi volti alla concreta rimozione delle barriere architettoniche individuate in parte motiva in attuazione del Peba, che fissa in 50euro la somma che il Comune dovrà versare a Daniele Renda per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di cui sopra, che condanna il Comune al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 10mila euro a favore di Daniele Renda e 5 mila in favore dell’Associazione Luca Coscioni, oltre a 2.700 euro di spese di lite. In una nota inviata al Sindaco, l’avvocato Angela Colucci, riporta il suo parere dopo aver esaminato le conclusioni cui è giunta la Giudice Dott.ssa Sorrentino ed espresse nell’ordinanza “constatando – dice la legale - la concreta ed oggettiva difficoltà da parte dell’Ente di dare attuazione a quanto ordinato nel dispositivo dell’ordinanza, quindi si è deciso di impugnare la decisione proponendo appello. Da una prima e iniziale disamina della questione, anche alla luce della riforma entrata in vigore dal 1° marzo scorso, intendo precisare che nel giudizio d’appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere ammessi nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero che la parte dimostri di non averli potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi giuramento decisorio. In merito al punto 2, sarà indispensabile chiarire quali siano i capi specifici di sentenza che vanno riformati e quali siano le modifiche richieste indicando anche le circostanze da cui derivano le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione. Le conclusioni cui è giunta la Dott.ssa Sorrentino, produttive dell’ordinanza, discendono direttamente dalla ritenuta e acclarata validità della CTU svoltasi nel giudizio di primo grado e che è stata assunta a base della decisione.
La richiesta di modificare la decisione, indicando specificatamente le violazioni di legge, dovrebbero necessariamente coinvolgere le risultanze della CTU che non sono state contestate dal Comune nel corso del giudizio, nonostante i solleciti rivolti dalla sottoscritta legale all’Ufficio tecnico. L’unico punto debole della decisione consiste nell’aver trascurato ovvero minimizzato, l’aspetto economico-finanziario e organizzativo dell’operazione, si legge nella parte motiva, “non vi è alcuna prova della incidenza dei presunti problemi finanziari sulla programmabilità ed attuabilità degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Va ricordato di contro, che è stata prodotta in giudizio, la delibera comunale n.21 del 26.07.2018 sul dissesto finanziario anche evidenziando quale aggravamento quest’ultimo abbia comportato alla macchina amministrativa per riequilibrare i conti pubblici. Pertanto, alla luce di quanto sopra, in grado di appello si potrà prevalentemente ribadire quanto già dedotto in primo grado, evidenziando come la decisione del Tribunale sia stata presa senza tener conto delle problematiche, soprattutto finanziarie dell’Ente, nel pianificare e programmare gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche su tutto il territorio comunale”.
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