Racconti dell'aria
11 Luglio 2025 - 20:43
26 Febbraio 2026 - 20:24
SANTA MARINELLA – Anche quando si esulta per una vittoria ottenuta al Tar, in merito al rinnovo delle concessioni balneari, che consentono agli operatori turistici di Santa Marinella di gestire le proprie strutture fino a dicembre 2033, il circolo cittadino di Rifondazione comunista vede il bicchiere mezzo vuoto. «La sentenza del Tar del Lazio – si legge in una nota di Prc – sull’ormai famoso ricorso della società Bubbi, ha fatto urlare di giubilo sia il sindaco che le varie associazioni balneari del nostro litorale. Com’è noto, il Tribunale amministrativo ha dichiarato che il ricorso non può essere accolto in quanto, in parte inammissibile e in parte irricevibile, per tardività, vale a dire perché presentato troppo tardi. Ciò è bastato al sindaco per ribadire la correttezza della procedura adottata dal Comune, la quale ha di fatto prorogato le concessioni turistico-ricreative fino al 2033, fatte salvo le tre concessioni per le quali sia stato manifestato interesse da parte di soggetti terzi. Ma le cose non stanno proprio come afferma il sindaco. La società Bubbi si appellò al Tar per ottenere gare pubbliche, in particolare per quattro stabilimenti a Santa Severa, in ottemperanza alla famosa direttiva Bolkestein che impose anche all’Italia di mettere a gara le concessioni demaniali, le quali furono dichiarate dal governo Draghi decadute nel 2023. Bubbi ha impugnato la nota dell’11 settembre del 2024 del Comune, la quale riassumeva e completava l’iter della proroga o procedura di nuovo affidamento tramite avviso pubblico. Il Tar, pur sottolineando che quelle di Santa Marinella non sono vere proroghe automatiche, ammette che si starebbe al cospetto di una ipotesi di violazione del diritto comunitario, trattandosi di atti adottati sulla base di una norma nazionale del Codice della Navigazione, in palese contrasto con il diritto euro unitario. In altre parole la modalità con cui si è proceduto non è quella prevista dalla direttiva europea in quanto il Codice della Navigazione è reputato non idoneo a garantire i principi minimi di trasparenza e imparzialità richiesti dalla direttiva comunitaria. Quindi per il Tar del Lazio, il ricorso e in parte irricevibile per tardività. L’iter scelto dal Comune è quindi palesemente in contrasto con la direttiva europea per compiacere innanzitutto gli interessi della gran parte dei balneari”.
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