Pesante squalifica per il calciatore del Real Tolfa 2004 Andrea Romano. I fatti risalgono alla partita di sabato scorso, valevole per la 3^ giornata del campionato di Terza Categoria girone di Viterbo. Di seguito la sentenza del Giudice Sportivo Simone Rotellini emessa ieri pomeriggio sul sito della Lnd tramite il comunicato numero 21 del 7/11/2019.

“Il Giudice Sportivo, letto il rapporto di gara dal quale si evince che: al 47° minuto del secondo tempo dopo che l'arbitro aveva concesso un rigore a favore della squadra ospitante, i giocatori del Real Tolfa 2004 lo accerchiavano con atteggiamento minaccioso protestando contro la sua decisione; in particolare il giocatore n. 6 Romano Andrea della società Real Tolfa 2004 si avvicinava all'arbitro e lo colpiva con una forte testata sulla nuca, provocandogli forte dolore e sbilanciandolo. Per evitare la caduta l'arbitro allungava la mano sfiorando il volto del calciatore che lo aveva colpito; in conseguenza di ciò gli altri giocatori appartenenti alla società Real Tolfa 2004 aggredivano verbalmente il direttore di gara, reiterando le offese nei suoi confronti; a seguito dell'aggressione e dello stato di tensione, il direttore di gara riteneva opportuno interrompere la partita, soltanto l'arrivo" delle forze dell'ordine e una volta rientrati negli spogliatoi la situazione si normalizzava; successivamente il direttore di gara si recava al pronto soccorso dell'Ospedale Belcolle di Viterbo dove veniva refertato con 2 giorni di prognosi in conseguenza del colpo subito. Considerata la gravità dei fatti sopra esposti, alla luce di quanto disposto dagli Artt. 17 comma 1 e 18 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva decide: a) di infliggere alla società ASD Real Tolfa 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di condannarla al pagamento di un'ammenda di euro 100,00; b) di squalificare fino al 31.10.2023 il calciatore Romano Andrea della Società Real Tolfa 2004. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014”.