FIUMICINO - Ci siamo, sta per iniziare ufficialmente la stagione balneare sulle spiagge di Fiumicino e il Comune ha emanato l’ordinanza sindacale che sarà valida dall’11 maggio al 22 settembre 2024.

Oltre alle prescrizioni generali (che vanno dal divieto di abbandono rifiuti, in mare o sulle spiagge, di accensione di fuochi d’artificio, di transito sulle scogliere ecc..) L’ordinanza ribadisce i criteri relativi alla gestione delle spiagge in concessione: «Le strutture balneari sono aperte al pubblico, con servizio di assistenza e salvataggio garantito, nella fascia oraria 9,00 – 19,00». Focus anche sull’accessibilità degli arenili, ricordando come i concessionari abbiano «l’obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap». Viene poi regolamenta la gestione rifiuti, l’accoglienza degli animali da compagnia, lo svolgimento delle manifestazioni sportive e altri punti. Più nel dettaglio, l’ordinanza prevede: «eventuali limitazioni alla balneazione e/o alle altre attività afferenti le strutture balneari saranno disposte con successivi provvedimenti nelle aree in Fregene sud di volta in volta interessate dai lavori per la realizzazione della soffolta, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori; le date di cui al comma precedente possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti; al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per i fini di cui all’art. 15: “Destagionalizzazione” delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, al quale si rimanda, con le modalità di cui all’art. 12 della presente ordinanza; l’apertura delle strutture balneari per lo scopo di cui al comma 3 anzidetto sarà altresì consentita a condizione che i concessionari forniscano evidente comunicazione agli utenti delle strutture, a mezzo di idonea cartellonistica ed ogni altro mezzo opportuno da posizionare all’interno della struttura balneare, recante l’avviso (in almeno tre lingue) circa l’assenza dei servizi di assistenza e salvataggio a mare».

Per quanto riguarda l’uso delle spiagge: «Il concessionario dovrà curare la perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, alla realizzazione di barriere invernali non più alte di 1,80 metri ed alla successiva rimozione e livellamento destinato a ripristinare lo stato originale dell’area senza alcun apporto di materiale, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte dei concessionari al Comune. Il posizionamento delle predette barriere, realizzate a protezione dei soli manufatti delle strutture balneari, è consentito esclusivamente al di fuori della stagione balneare - si legge nell’ordinanza -. La restante spiaggia in concessione e l’arenile dovranno comunque rimanere accessibili senza impedimenti e limitazioni. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell’asporto da parte degli operatori comunali. Nelle aree in concessione ricadenti in aree di tipo 1 della Riserva Naturale Statale del Litorale, laddove presente un sistema dunale, è vietata la pulizia meccanica delle aree, e l’uso dei mezzi meccanici è consentito solo per le operazioni di carico dei rifiuti accumulati, senza interferire con l’area dunale. Sulle spiagge del territorio è sempre vietato: a) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi o fornelli e/o qualsiasi altra fonte di produzione di calore mediante combustione sull’arenile; b) gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia; c) l’accensione di fuochi d’artificio, salvo preventiva autorizzazione ai sensi di legge e comunque nella fascia oraria dalle 21,00 fino alle ore 23.00. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate ed adeguatamente motivate. I competenti uffici comunali in materia di demanio marittimo esprimeranno il proprio nulla osta su istanza di parte corredata dal parere favorevole dell’ENAC ai sensi del nuovo art. 707 del Codice della Navigazione, fermo restando il nulla-osta della Capitaneria di porto per i casi di cui all’art. 80 del Codice della Navigazione; d) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione; e) sostare e/o transitare su pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. È parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra; f) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione; g) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell’Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all’occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l’obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge; h) alle attività commerciali, svolte su proprietà privata o su suolo comunale/demaniale (non marittimo), consistenti nell’affitto di sdraio, ombrelloni, attrezzature da spiaggia etc, esercitare anche il servizio di posizionamento delle attrezzature stesse sull’arenile; i) svolgere servizi di spiaggia da parte di attività commerciali prive di concessione demaniale marittima; j) il danneggiamento, l’estirpazione, la raccolta e la detenzione delle essenze vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali, siano esse recintate e non; k) organizzare manifestazioni sportive su aree ricomprese all’interno della Riserva del Litorale Romano senza l’autorizzazione dei competenti uffici comunali; l) arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all’interno della Riserva del Litorale Romano; m) collocare tende, roulottes, campers e simili nonché campeggiare; n) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso almare o agli stabilimenti balneari». Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: «il servizio di raccolta differenziata porta a porta presso le attività balneari in concessione sarà svolto secondo le modalità indicate con successiva determinazione dirigenziale dell’ Area Tutela Ambientale avente ad oggetto "piano estate - potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta per le UND - si legge ancora nell’ordinanza -. Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea con Direttiva n. 5483/2019, al fine di ridurre e/o eliminare i rifiuti plastici causa principale di inquinamento del mare con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna, è obbligatorio l’utilizzo di contenitori riutilizzabili o, se monouso, biodegradabili. Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l’uomo. Nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica e nel principio della “tutela della salute dei non fumatori” si raccomanda di non fumare in spiaggia alla presenza di bambini e donne in stato di gravidanza. La legge n.221 del 28/ 12/2015 prevede inoltre sanzioni per chi getta i mozziconi dei prodotti da fumo a terra che devono essere conferiti nei contenitori della frazione indifferenziata. I concessionari che volessero prevedere aree appositamente attrezzate per i fumatori, sono tenuti a dotare dette aree di recipienti per la raccolta dei mozziconi di sigaretta e dei prodotti da fumo».

Per quanto riguarda l’accoglienza degli animali da compagnia, l’ordinanza dice che : è vietato condurre e far permanere qualsiasi animale sull'arenile, anche se munito di regolare museruola e/oguinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono escluse dal presente divieto le aree

autorizzate per la somministrazione, nelle quali l’accesso degli animali da compagnia può essere consentito, a discrezione del titolare, nel rispetto di quanto stabilito dal Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE). Sono esclusi dal divieto: a) le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni; b) i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell’orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari; c) gli animali a servizio delle forze dell’ordine condotte nell’ambito e per i fini delle rispettive attività di istituto; d) i cani per l’ausilio alle persone diversamente abili, purché tenuti al guinzaglio e con l’obbligo di portare con sé una museruola. Il testo dell’ordinanza completa relativa alla stagione balneare 2024 è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino.