CIVITAVECCHIA – Di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il preannunciato intervento normativo che ha riaperto le porte a coloro che aderirono, ma che sono incorsi in una causa di decadenza, alla c.d. rottamazione quater.
La legge n.15/2025, di conversione del decreto legge n.202/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2025, ha riaperto la possibilità di “ri-aderire” alla rottamazione-quater.Sfumata, per ora, la tanto attesa rottamazione quinquies.
Difatti, la norma prevede che possono accedere alla riammissione della rottamazione solo coloro che avevano presentato domanda per la definizione agevolata, tra l’altro limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente presentate.
Secondo la disposizione in esame, i Contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla rottamazione in quanto incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento (da intendersi quello eseguito oltre i cinque giorni dalla ordinaria scadenza), alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.
Tale dichiarazione dovrà essere resa in modo analogo alla precedente adesione ovverosia dovrà essere resa, con modalità esclusivamente telematiche, accedendo alla propria posizione debitoria dal sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER).
È previsto che l’Agente per la riscossione dovrà provvedere, nel termine di venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.l. milleproroghe (ovverosia entro il 17 marzo c.a.), ad aggiornare i propri archivi rendendo fruibile la dichiarazione. Il debitore, nel caso intenda aderire alla riammissione, dovrà scegliere se pagare l’intero debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 ovvero se dilazionare il debito in un massimo di dieci rate, a scadenze prefissate.
Si rammenta che rientravano nella definizione agevolata, le cartelle relative a carichi di ruolo posti in riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, con stralcio integrale degli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni.
Per espresso richiamo alle disposizioni della precedente definizione, a seguitodella presentazionedelladichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, l’Agente per la riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche né proseguire con le procedure già avviate (ciò però non comporta l’estinzione dei provvedimenti già iscritti), né potrà avviare nuove procedure esecutive.
Il contribuente, inoltre, sempre in relazione ai carichi definibili, non sarà considerato inadempiente per i pagamenti mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta (ex. art. 28-ter Dpr.n. 602/73) ed a fini del divieto dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (ex. art. 48 bis Dpr.n.602/73), oltrechè per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Alla luce del delineato nuovo intervento legislativo, è auspicabile una rottamazione quinquies che, per quanto si apprendeva dalla stampa ufficiale, era attesa e proposta da alcuni autorevoli esponenti politici.
Diverse potrebbero essere le considerazioni che depongono a favore di una nuova rottamazione.
In primis, la remissione in bonis della rottamazione quater potrebbe generare situazioni di disparità tra chi, pur nella consapevolezza di non poter adempiere al regolare pagamento delle rate, ha comunque aderito alla definizione con l’intento di godere degli ulteriori benefici concessi dall’agevolazione (divieto o sospensione di fermi, pignoramenti o risultare non inadempiente) e procrastinare le azioni di recupero del credito erariale e chi, nell’incertezza di poter ottemperare al regolare pagamento delle rate, abbia deciso di non aderire edaffrontando il rischio delle eventuali azioni di recupero dell’Agente per la riscossione. Una nuova rottamazione consentirebbe ad una più vasta platea di poter accedere alla definizione.
Inoltre, la rottamazione quater, bene ricordare, consentiva di poter definire i carichi iscritti a ruolo sino alla data del 30 giugno 2022. Sarebbe auspicabile, pertanto, una nuova procedura di rottamazione che consenta di estendere il perimetro agevolativo anche ai carichi pendenti trasmessi all’Agente successivamente al predetto limite temporale, in quanto è notorio che tali “sopraggiunti” carichi contengono pendenze relative al biennio 2020-2021 caratterizzato dalla pandemia Covid.
Andrebbe tenuta in debita considerazione, a giudizio di chi scrive, anche la recente riforma sulla riscossione che ha rivisitato, tra i diversi interventi, la disciplina sulla rateazione dei crediti affidati all’Agente per la riscossione, prevendo la possibilità di dilazionare il debito iscritto fino ad un massimo di 120 rate. Allora sarebbe auspicabile una nuova rottamazione che prevedesse dei piani rateali di pagamento collimanti con la nuova riforma sulla riscossione.
Consiglio dell’Ordine dei Dottori es Esperti contabili di Civitavecchia Consigliere Dott. Francesco Perugini