CIVITAVECCHIA – Cosa succede quando una società di capitali viene cessata e cancellata dal registro delle imprese?
Questa è una domanda a cui non è facile dare una risposta, ma è bene sapere quali potrebbero essere le conseguenze o gli effetti a cui si va incontro. Quali potrebbero essere le azioni dell’amministrazione finanziaria e/o dell’agente per la riscossione o, in generale, dei terzi?
All’attualità, vuoi anche quale effetto del Covid a strascico sulla nostra economia, il fenomeno della cessazione delle società, a volte seguita dalla costituzione di nuove imprese in cerca di più fortuna, è in decisa ascesa, tant’è che è sempre più frequente imbattersi nella lettura di nuovi interventi giurisprudenziali sul tema. Con la recentissima sentenza, depositata lo scorso 16 luglio, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono nuovamente intervenute ad esprimersi su alcune tematiche controverse.
Proseguiamo con ordine, individuando le norme di riferimento, che hanno alimentato diversi dubbi, tanto è che sono dovute intervenire, in più riprese, le Sezioni Unite chiamate a dirimere i contrasti giurisprudenziali generatisi in seno alla Suprema Corte. Orbene, il nostro codice civile prevede che ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Al principio codicistico, si affianca, ai fini fiscali, il comma quarto dell’articolo 28 del D. Lgs. 175/2014 che dispone che ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Tale norma, forse troppo concisa, ha suscitato un vespaio di critiche e commenti, culminate, per taluni aspetti, con l’intervento pacificatore delle Sezioni Unite. Non è possibile, stante la vastità degli argomenti, affrontare con completezza l’argomento, ma cerchiamo di sintetizzare quelli che sono stati i principi di diritto emanati di recente dal supremo organo.
Alla cancellazione ed estinzione della società, subentrano i soci? Le Sezioni Unite rispondono in maniera affermativa.
Le Sezioni Unite chiariscono che, a seguito della cancellazione ed estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente giuridico non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci. Pertanto, l’estinzione della società è in parte equiparabile alla morte della persona fisica, ma, a giudizio dello scrivente, con una sostanziale e non trascurabile differenza. Difatti, mentre nelle successioni tra persone fisiche, è consentito agli eredi (o meglio chiamati all’eredità) di decidere se accettare o meno la devoluzione dell’asse ereditario del defunto parente, nell’estinzione delle società la successione opera automaticamente, ex lege.
Ma allora i soci rispondono dei debiti della società? La risposta che forniscono le Sezioni Unite è rassicurante. I soci rispondono dei debiti nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in vita la società.
E se il bilancio di liquidazione non prevede attivo, somme o beni liquidabili in favore dei soci, l’amministrazione finanziaria può procedere con gli accertamenti nei confronti dei soci e della società? Le Sezioni Unite chiariscono che, ove l’amministrazione finanziaria voglia agire nei confronti dei soci, essa stessa deve necessariamente notificare ai soci un apposito avviso di accertamento in cui contesta la responsabilità in questione, fermo restando che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l'escussione di garanzie. Di non scarsa rilevanza è il principio di diritto secondo il quale l’onere di dimostrare un fatto incombe sul fisco; è sempre bene conservare scrupolosamente tutta la documentazione contabile della società. Cosa succede invece se dovessero diversamente emergere crediti dell’attivo, non inclusi nel bilancio di liquidazione finale? La risposta è rinvenibile, come anticipato nei primi capoversi, con la recentissima sentenza n.19750 depositata lo scorso 16 luglio. Le Sezioni Unite ricordano che la regola fissata dal diritto vivente è quella della successione dei soci nella titolarità dei residui attivi, ciò significa che i crediti si trasmettono ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l’estinzione (del credito) costituisce un’eccezione, che dev’essere rigorosamente allegata e provata dal debitore. Tale principio di diritto però va calmierato ove e se i crediti fossero incerti o illiquidi; in tale circostanza, il mancato inserimento nel bilancio di liquidazione risulterebbe di per sé sufficiente ad escluderne la trasmissione ai soci, implicando una rinuncia al diritto, che comporterebbe una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico del socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l’onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.
Nell’attesa del prossimo intervento delle Sezioni Unite, non può che sperare in un intervento normativo organico e risolutivo.
dottor Francesco Perugini
Consigliere ODCEC Civitavecchia