MARCO MANOVELLI*
La Legge 3/2012, detta anche “Legge sul sovraindebitamento” o “Salva suicidi”, è la normativa che ha introdotto in Italia la possibilità per i soggetti non fallibili (cioè privati cittadini, piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, start-up, agricoltori) di gestire e risolvere situazioni di eccessivo indebitamento attraverso procedure giudiziali.
È la legge che permette al debitore non fallibile, che non riesce più a far fronte regolarmente ai propri debiti, di proporre un accordo o un piano di ristrutturazione, oppure – se incapiente – di ottenere la liberazione totale dai debiti (esdebitazione), sotto il controllo del Tribunale e con l’aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Civitavecchia, è stato il primo Ordine professionale, presso la Circoscrizione del Tribunale di Civitavecchia, a dotarsi di un Organismo di Composizione della Crisi.
L’O.C.C. dopo una istruttoria, volta alla valutazione della domanda (che ha costi modici) del soggetto sovrindebitato, attraverso un proprio Referente dell’Ordine, nomina un professionista abilitato, quale “Gestore” della crisi da sovrindebitamento, che avrà il compito di relazionare al Giudice Delegato, se esistano o meno le condizioni per l’esdebitazione.
Tale relazione verrà depositata presso il Tribunale unitamente al ricorso del legale che assiste il soggetto debitore.
Il sovraindebitamento dell’incapiente è una delle situazioni regolate dalla cosiddetta “Legge sul sovraindebitamento” (legge n. 3/2012, poi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.lgs. 14/2019, entrato in vigore nel 2022).
L’incapiente è la persona fisica che:
•ha debiti che non riesce ad onorare;
•non possiede beni liquidabili né redditi sufficienti per pagare anche solo parzialmente i creditori;
•si trova quindi in una condizione di impossibilità oggettiva a rimborsare.
L’istituto specifico è l’esdebitazione del debitore incapiente
Introdotto con la riforma del 2020 (art. 283 del Codice della crisi), permette all’incapiente di:
•ottenere la cancellazione dei debiti (esdebitazione),
•senza dover proporre un piano di pagamento (come invece avviene per l’accordo o il piano del consumatore),
Le condizioni per accedere
Il Giudice Delegato può concedere l’esdebitazione se:
•il debitore è persona fisica, non imprenditore attivo;
•è meritevole (non ha causato il debito con dolo o colpa grave);
•non ha beni né redditi utilmente aggredibili;
•non ha già ottenuto una precedente esdebitazione negli ultimi 8 anni.
Effetti
•Tutti i debiti pregressi si estinguono (tranne quelli per mantenimento, risarcimento da fatto illecito, multe e sanzioni penali/amministrative).
•Il debitore ottiene una sorta di “fresh start”: riparte da zero, senza pendenze economiche.
•È un provvedimento straordinario e residuale, riservato a chi non può accedere ad altre procedure.
Il sovraindebitamento dell’incapiente non porta a un piano di rientro, ma a una liberazione dai debiti senza pagamento, se il Giudice riconosce la condizione di meritevolezza e impossibilità oggettiva.
Ci si chiede se il Giudice Delegato possa impedire l’esdebitazione nel caso si dovesse verificare, che il debitore manchi della dettameritevolezza, come nel caso di un debitore seriale.
La normativa sul sovraindebitamento dell’incapiente prevede delle clausole di esclusione, proprio per evitare abusi da parte dei cosiddetti debitori seriali.
Per questo non bisogna dare fede a coloro che pubblicizzano cancellazionifacili di debiti, a pagamento, ma bisogna affidarsi a professionisti seri e organismi competenti che valutino le proposte ex ante e poi relazionino al Tribunale competente per territorio e questi, vannocercati sempre in seno agli Ordini professionali, che hanno funzioni di nomina ma anche di controllo.
Il Professionista, Dottore Commercialista, Gestore della crisi , secondo lo scrivente, avrà infatti il dovere di esprimere con una relazione positiva, nel caso in cio ricorrano i requisiti di legge, ,a anche con una“relazione negativa” da inviare al G.D., nel momento in cui non si ravvisino i requisiti di non meritevolezza del debitore, come nei casi di seguito descritti.
Quando il giudice può negare l’esdebitazione dell’incapiente?
Il Tribunale non concede il beneficio se riceverà una relazione negativa del Gestore della crisi che ha rilevato:
1. Esdebitazione già concessa negli ultimi 8 anni (art. 283, comma 7, Codice della crisi).
Quindi non si può ripetere a breve distanza.
2. Il debitore ha agito con dolo o colpa grave:
Ha contratto debiti senza alcuna prospettiva di poterli pagare.
Ha fatto ricorso a credito in maniera sconsiderata o fraudolenta.
Ha nascosto o dissipato beni.
3. È un debitore “seriale” o non meritevole:
Ha fatto ricorso sistematico e consapevole all’indebitamento senza ragioni giustificate.
Ha abusato in precedenza delle procedure concorsuali.
Ne deriva che se il Giudice ritiene che il soggetto non sia meritevole, sulla base della relazione negativa del Gestore o con propria autonoma valutazione, perché ritenuto che usi il sistema solo per “ripulirsi” ciclicamente dai debiti, negherà l’esdebitazione.
Ergo, in presenza di un debitore seriale, il Giudice può (e di solito deve) vietare l’esdebitazione.
Per fare un esempio, se un soggetto smette abitualmente di pagare le imposte, accumulando cartelle e chiedendo periodicamente esdebitazioni, il Giudice, sulla base della relazione redatta dal professionista incaricato, può ritenerlo non meritevole e quindi non dovrà concedere la cancellazione dei debiti fiscali.
In particolare, l’indebitamento fiscale “seriale” è spesso valutato come colpa grave.
*Presidente ODCEC Civitavecchia