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SANTA MARINELLA – “La consulenza informatica (53mila euro) a cui allude il quotidiano “La Verità”, non solo non esiste ma non sarebbe nemmeno stata tecnicamente possibile in un Comune in dissesto. Il fatto è che oggi qualsiasi fonte può inventare qualsiasi cosa contro di me e sostenere di averla trovata nel materiale che la Procura ha risequestrato dopo averlo dato per sbaglio ad Angeletti. Si tratta di 4000 ore di video e altrettante intercettazioni telefoniche, di cui in teoria sarebbero previsti la segregazione e l’arresto per chi lo pubblica in base alla legge Severino. Mi risulta che la Verità fa riferimento a intercettazioni che non stanno in nessuna mia denuncia (riguardava un solo video), e che fanno parte solo del procedimento per corruzione”. Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei torna sulla questione dei video che lo vedrebbero coinvolto in incontri intimi con due donne in una sala del Comune e che lo vedrebbero dialogare con un tecnico, vicino ad una delle due donne, per una presunta consulenza che il primo cittadino smentisce.
“Così – dice Tidei – un indagato ha ottenuto i dati sensibili presenti nell’archivio “riservato” alla Magistratura che non riguardano fatti utili alle indagini e ne ha diffuso il contenuto e il materiale fornito inavvertitamente dalla Procura ad Angeletti, accusato di corruzione dalla stessa Procura, è fonte di ispirazione per qualsiasi fantasia letteraria, senza possibilità di concreta smentita in quanto detto materiale non è mai stato fornito alla difesa. Ovvio che questa cosa avrà conseguenze anche legali. E’ stato commesso un enorme errore nel consentire agli indagati di avere a disposizione atti del giudizio estranei ed irrilevanti per la loro difesa... Ora in una piccola cittadina come Santa Marinella questo errore ha innescato una barbarica caccia alle streghe e rischia di mettere alla gogna anche altri soggetti del tutto ignari e del tutto estranei”.
La ricostruzione dei fatti curata dall’avvocato Lorenzo Mereu che difende il sindaco di Santa Marinella:
1. Il Sindaco Pietro Tidei nel 2022 denunzia un tentativo di corruzione che coinvolge alcune persone che rivestono anche ruoli istituzioni e politici;
2. La Procura della Repubblica inizia le indagini e nell’ambito di tale attività dispone, tra gli altri mezzi di ricerca della prova, l’intercettazione ambientale che viene eseguita anche dentro alcuni locali del Comune di Santa Marinella;
3. Tramite l’intercettazione ambientale vengono captati, come sempre accade, sia elementi utili di indagine e sia fatti totalmente inutili (che riguardano persone terze)
4. Tra le intercettazioni di fatti inutili ed estranei all’attività di indagine vi sono i famosi video di cui si sta parlando freneticamente in questi giorni;
5. Dopo la chiusura delle indagini (che presuppone, sotto il profilo tecnico processuale, l’intenzione del P.M. di procedere penalmente nei confronti dei soggetti indagati) il PM mette a disposizione degli indagati i file di indagine da lui ritenuti utili e pertinenti al processo;
6. Dopo questo passaggio vi è stato nel caso in esame, un corto circuito: non si è in grado di comprendere bene quello che è successo perché ancora la persona offesa dai reati, il Sindaco Tidei, non ha ricevuto alcun atto che gli consenta accedere al fascicolo di indagine e quindi di controllare e comprendere quello che realmente accaduto.
La Legge impone che il trattamento dei dati captati venga effettuato nel seguente modo:
a. Le intercettazioni che il PM ritiene rilevanti sono messe subito a disposizione delle difese che possono subito estrarne copia (tra queste non rientrano i famosi video in parola);
b. Le intercettazioni che il PM ritiene non utili e potenzialmente in grado di provocare danni a persone estranee ai reati di cui all’indagine vengono inseriti in uno speciale archivio (i video di cui stiamo parlando dovrebbero essere stati inseriti in questo archivio).
c. I dati presenti in tale archivio “riservato” possono essere solo “ascoltati e visionati” dai legali degli indagati, che quindi non possono in questa fase estrarne copia.
d. Gli indagati ove ritengano utile acquisire anche i file che sono presenti in tale archivio debbono presentare richiesta alla quale deve essere data una risposta motivata.
7. Nel caso in esame un indagato ha ottenuto i dati sensibili presenti nell’archivio “riservato” che non riguardano fatti utili alle indagini