CIVITAVECCHIA – Il tribunale di Civitavecchia mette un punto sulla vicenda dell’Università Agraria aprendo la strada ad un possibile commissariamento dell’ente di viale Baccelli. Il giudice Giulia Sorrentino, infatti, ha ritenuto più che fondato il ricorso presentato dai soci Sandro Pietrucci e Erminio Pepe, assistiti dall’avvocato Pierluigi Bianchini, nel quale si chiedeva la sospensione di una serie di delibere del 2022 del consiglio di amministrazione del “in quanto affette da inesistenza e nullità, domandando contestualmente la nomina di un curatore speciale”. Richieste che ruotano attorno alla delibera 4 del 31 marzo dello scorso anno con la quale “il CdA, preso atto della temporanea interdizione del presidente Daniele De Paolis dall’esercizio delle proprie funzioni in virtù della misura cautelare interdittiva emessa nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia nell’ambito del procedimento penale RGNR n. 3473/2021 – in cui lo stesso Daniele De Paolis è imputato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 314, 479, 480 e 323 c.p. tutti presuntivamente commessi nell’esercizio della funzione di presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia – ha attribuito a Damiria Delmirani il potere di presidente facente funzioni”.

Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti e secondo la decisione presa dal giudice del Tribunale di Civitavecchia, dottoressa Giulia Sorrentino, la delibera è stata emessa in violazione della legge e dello statuto, in quanto adottata da un CdA non legittimato ad operare essendosi sciolto per effetto della riduzione alla metà dei suoi componenti e per decadenza del presidente ai sensi dell’art. 2382 c.c. e dell’art. 12 dello Statuto, nonché carente di potere, in quanto lo Statuto non prevede la nomina del Presidente f.f..

“Ne deriva l’invalidità dell’attribuzione a Delmirani dei poteri di cui all’art. 11 dello Statuto e, conseguentemente, delle successive delibere sottoscritte dalla stessa nell’esercizio di tali poteri”.

Il tribunale va oltre, evidenziando come “appare fondato il timore che un esiguo numero di consiglieri abbia assunto il controllo dell’agire dell’ente, orientandolo in base ad interessi personali e di auto legittimazione, il tutto con possibile danno per l’ente e, indirettamente, per i suoi soci”.

Il giudice ha quindi accolto il ricorso, disponendo la sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate e mandando gli atti al Presidente del Tribunale circa la richiesta di nomina di un curatore speciale.

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