CIVITAVECCHIA - L'Università Agraria di Civitavecchia replica a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal comitato Mappale 309 che si è rivolto al Prefetto di Roma, coinvolgendolo nella questione legata agli usci civici e chiedendo un suo intervento.

"Nell'istanza il Comitato parla della sentenza emessa nel 1993 dalla Sezione Speciale Usi Civici della Corte d’Appello di Roma che è una sentenza processuale, e dichiara semplicemente inammissibile l’appello, senza nulla statuire nel merito - hanno spiegato da viale Baccelli - essa nulla dice circa la qualitas soli con riguardo alle terre ubicate nel comprensorio della “tenuta delle Mortelle” e in essa non è mai menzionato espressamente il mappale 309, mai menzionato neppure in nessuno dei molteplici atti difensivi degli appellanti Antonelli prodotti sinora. Quella sentenza, come quelle più recenti del Commissario richiamate nell’istanza del Comitato, ha un’efficacia limitata sia oggettivamente sia soggettivamente: le sentenze valgono per i soggetti che furono parti nelle cause in cui sono state pronunciate e per i loro aventi causa e per le terre di cui si controverteva in quelle cause, mentre non ha alcuna efficacia vincolante per altri soggetti e per altre terre. Anche le terre individuate nel cessato catasto dal mappale 309 richiamato nella denominazione del Comitato ricadono nella tenuta delle Mortelle e per esse si pongono le stesse questioni storico-giuridiche che riguardano il resto della tenuta, sulle quali la richiamata sentenza del 1993, in quanto sentenza di rito e non di merito, nulla disse".

L'Agraria ricorda anche che la vendita dei canoni enfiteutici per terre della tenuta delle Mortelle nel 1827 fu già presa in considerazione nel corso del giudizio che portò alla sentenza del 1990, "come si evince dalla comparsa conclusionale che l'avvocato Curis depositò nel 1951 per l’Associazione Agraria di Civitavecchia in quel giudizio - hanno aggiunto - comparsa nella quale egli fa espressa menzione della vendita dei canoni all’asta nel 1827, eccepita da uno dei patroni dei privati possessori convenuti, le cui tesi sono state implicitamente disattese dalla sentenza del 1990. Inoltre, è ben noto che la stessa legislazione pontificia, come si ricava dal motuproprio del 1820 che disciplinò le vendite di beni e diritti comunitativi, escludeva che tali vendite all’asta potessero interessare diritti civici, che non erano perciò suscettibili di esserne pregiudicati. Fermo restando quanto sopra si è osservato circa i limiti oggettivi e soggettivi di efficacia della sentenza del 1993, in merito alle terre cui si riferiva l’impugnazione proposta dagli appellanti Antonelli avverso la sentenza commissariale del 1990 è stata prodotta, su incarico della Regione Lazio, una corposa relazione da parte del dottor Giuseppe Monaci, le cui argomentazioni non possono certo ritenersi scalfite dalle pochissime righe che all’argomento sono dedicate nella sentenza commissariale n. 180 del 2022, richiamata nell’istanza al Prefetto. Infine, si rappresenta che, avendo il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio espresso, in base ad una supposta lacuna nello Statuto di questa Università circa l’ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente, dubbi sui poteri rappresentativi conferiti al Presidente facente funzione della stessa Università, questa ha provveduto ad introdurre una modifica statutaria che disciplina espressamente l’ipotesi, sicché non sussiste più la presunta lacuna che ha portato il Commissario a dubitare dei poteri rappresentativi del Presidente facente funzione Damiria Delmirani e - hanno concluso dall'ente - a non tener conto delle conciliazioni sottoscritte, per conto dell’Università agraria, dal Presidente facente funzione".