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L’ex nuotatore civitavecchiese ha deciso di parlare del tema della giustizia sportiva in Italia
12 Aprile 2023 - 16:30
03 Dicembre 2025 - 13:04
Quando si parla di giustizia sportiva non bisogna confonderla con la giustizia “ordinaria”. Questo perché l’ordinamento sportivo rappresenta un caso di ordinamento settoriale. Ciò significa che, nel caso di specie, possiede una certa dose di autonomia dall’ordinamento italiano, ma non di indipendenza assoluta. In pratica i tesserati e gli enti sportivi (Asd, Ssd, Fsn, Dsa, Eps, etc.) hanno i mezzi e gli strumenti per valere i propri diritti soggettivi e interessi legittimi direttamente in seno alla giustizia sportiva, senza passare dal “classico” giudice statale. La normativa vigente è stata istituita con la legge n. 280 del 2003, la quale rappresenta la base fondamentale dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.
Con l’emanazione da parte del Coni del nuovo Codice di Giustizia sportiva del 2014, l’ente di palazzo H a Roma, ha consegnato uniformità a tutti gli enti sportivi, obbligando tutte le federazioni ad avere la stessa struttura di giustizia.
Il nuove codice di giustizia prevede che ci siano all’interno delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, due gradi di giudizio, definiti “endofederali”. Riguardo il settore propriamente tecnico si trovano il Giudice Sportivo Nazionale in primo grado, alle cui decisioni si può far ricorso presso la Corte Sportiva d’Appello, in secondo grado.
Invece, per tutto ciò che non concerne il regolamento tecnico e lo svolgimento delle competizioni, ci si avvale del Tribunale Federale in primo grado, alle cui decisioni si può fa ricorso alla Corte Federale d’Appello in secondo grado. L’istituzione del Collegio di Garanzia, il quale rappresenta il terzo grado di giustizia “esofederale” in seno al Coni, ha permesso un raffronto molto simile all’ordinamento statale, paragonandolo a una sorta di “Cassazione” dello sport, visto che il tribunale in questione interviene sulla legittimità dei ricorsi e delle decisioni ma non entra nel merito delle stesse, emanate dai due organi endofederali.
A cura di Damiano Lestingi.
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