Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Piemonte: per ottenere unabitazione di edilizia pubblica, è incostituzionale richiedere la residenza o lattività lavorativa pregressa e protratta nel territorio regionale. Non cè cioè alcuna ragionevole correlazione fra lesigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza o attività lavorativa nel territorio regionale. È quanto ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 147 depositata oggi, che ha dichiarato lillegittimità costituzionale, per contrasto con lart. 3 Cost., dellart. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3. La Corte ha ritenuto, una volta di più, che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale, così come quello della pregressa e protratta attività lavorativa, pone un ostacolo al soddisfacimento del diritto allabitazione che deve invece fondarsi sulla situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento logico. Si tratta, infatti, di requisiti che, proprio perché sganciati da ogni valutazione su tale stato di bisogno, sono incompatibili con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. Né requisiti del genere valgono a indicare una prospettiva di radicamento sul territorio regionale. Il giudice delle leggi ha pertanto riscontrato che la disposizione piemontese viola lart. 3 Cost. sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, perché prevede requisiti del tutto non correlati con la funzione propria delledilizia sociale; perché determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; e perché tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e leguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.