Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Le dichiarazioni di deputati e senatori rese fuori dalle sedi delle Camere, quali quelle sui social media, sono insindacabili ai sensi dellart. 68, primo comma, Cost. al fine di proteggere da condizionamenti lo svolgimento del mandato. Devono però pur sempre essere qualificabili come opinioni ed essere connesse allesercizio della funzione parlamentare, oltre che essere espresse in forme improntate al rispetto della dignità dei terzi. È quanto ha precisato e ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n.104, depositata oggi, con la quale ha respinto un conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva affermato linsindacabilità delle dichiarazioni rese dallallora deputato Carlo Fidanza in un video su Facebook pubblicato nel dicembre 2018. Nel video, il deputato Fidanza aveva espresso affermazioni critiche in ordine a una mostra intitolata Porno per bambini che si sarebbe dovuta tenere in un locale a Milano. Due giorni dopo, a tal proposito aveva presentato uninterrogazione parlamentare. A seguito di querela per diffamazione presentata nel febbraio 2019, la Camera dei deputati su richiesta del Tribunale di Milano nel gennaio 2023 aveva deliberato che quelle affermazioni sono opinioni espresse nellesercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili ai sensi dellart. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale di Milano, ritenendo invece che esse fossero espressione del diritto di critica di cui allart. 21 Cost., ha promosso il conflitto, ritenendo impedito laccertamento, che spetta allautorità giudiziaria, circa il superamento o meno dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Nel respingere il ricorso, la Corte ha ribadito che linsindacabilità delle opinioni prevista dallart. 68, primo comma, Cost. vuole garantire alle Camere che i parlamentari possano svolgere nel modo più libero la rappresentanza della Nazione delineata dallart. 67 Cost. Escludendo ogni forma di responsabilità giuridica, la Costituzione pone dunque una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, tanto più delicata in quanto lopinione espressa dal parlamentare può collidere con beni della persona onore, reputazione, dignità qualificati come inviolabili. Proprio in ragione del necessario contemperamento degli interessi in gioco, la Costituzione non protegge qualsivoglia opinione, ma soltanto quella resa nellesercizio della funzione parlamentare, indipendentemente dal luogo in cui essa venga espressa. La Corte ha sottolineato che il punto dequilibrio tra gli antagonisti valori va ricercato necessariamente in concreto, dapprima per opera delle Camere e del potere giudiziario, poi ed eventualmente in sede di conflitto di attribuzione. A tal fine, quando si tratti di opinioni rese fuori dalle sedi parlamentari e sempre che di opinioni si tratti e non, ad esempio, di insulti o minacce la giurisprudenza costituzionale ha considerato indici rivelatori dellesistenza della connessione con lesercizio delle funzioni parlamentari la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nellesercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e lattività esterna. In tali circostanze, infatti, pur nellineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato, le opinioni rese fuori dalle sedi vogliano dar conto del significato dellattività compiuta nellesercizio del mandato. Ciò non toglie che anche ad opinioni non connesse ad atti parlamentari possa essere applicato lart. 68, primo comma, Cost., quando sia evidente e qualificato il nesso con lesercizio della funzione parlamentare. In eventualità del genere, lo scrutinio della Corte deve essere particolarmente rigoroso, in ragione dei contrapposti interessi costituzionali e per evitare che limmunità si trasformi in privilegio. Deve trattarsi, dunque, non di opinioni politiche che può esprimere ogni cittadino nei limiti di cui allart. 21 Cost., ma di opinioni funzionali allesercizio del mandato parlamentare e della rappresentanza della Nazione: opinioni dunque che, proprio perché espressive di una funzione così alta, siano "improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari: e ciò tanto più quando lopinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione quali testate giornalistiche online o social media che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione". Applicando i richiamati principi, la Corte ha ritenuto che la Camera dei deputati abbia correttamente valutato che le dichiarazioni dellallora deputato Fidanza fossero opinioni espresse nellesercizio delle funzioni parlamentari. Esse, infatti, erano funzionali a rappresentare, nella prospettiva del deputato, interessi generali, come daltronde testimoniato dalla contestuale presentazione dellinterrogazione parlamentare, del tutto corrispondente nel suo significato, al di là della fisiologica diversità delle modalità espressive, alle affermazioni rese nel video pubblicato su Facebook.