CIVITAVECCHIA - La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di alcuni editori italiani, ha escluso per le società di rassegna stampa il diritto di riprodurre gli articoli oggetto «di espressa riserva». La Suprema Corte, con l'ordinanza 1651 del 2023, ha deciso nel merito ponendo fine a un lungo contenzioso.

Sostanzialmente, è stato stabilito che le società di rassegne stampa devono pagare i diritti per l'utilizzazione degli articoli a riproduzione riservata.

Con l'attuazione, nel 2021, della Direttiva Europea sul diritto d'autore, agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti «i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione» per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte imprese di media monitoring e rassegne stampa e spetta loro «un equo compenso all'esito di una leale e controllata negoziazione».

Il contenzioso era nato prima della nuova disciplina. Dando ragione al gruppo Gedi, ai quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Leggo, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia), alla Poligrafici Editoriale del presidente della Fieg Andrea Riffeser, Mondadori, Giornale di Sicilia, Editoriale Poligrafica nella querelle contro i due big delle rassegne, Data Stampa e L'Eco della Stampa, ora la Prima sezione civile della Cassazione ha stabilito che prima dell'attuazione in Italia della Direttiva Europea sul diritto d'autore le rassegne stampa avevano diritto alla riproduzione di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici «non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione».

Data Stampa ha spiegato che «l'ordinanza 1651/2023 della Cassazione stabilisce il regime applicabile nei rapporti tra editori e società di rassegne stampa soltanto per il periodo anteriore all'introduzione dell'articolo 43/bis della legge n. 633/1941 da parte del decreto legislativo n. 177/2021, confermando che dal dicembre 2021 si applica la regolamentazione prevista da tale articolo 43/bis. Ovviamente l'ordinanza riguarda esclusivamente gli editori ricorrenti per Cassazione e non altri. In pratica, il 43/bis sancisce il diritto delle società di rassegne stampa che dal dicembre 2021 possono svolgere il proprio lavoro con il solo obbligo di corrispondere agli editori un equo compenso, per la cui determinazione è in corso di pubblicazione apposito regolamento dell'Agcom».

E proprio nei giorni scorsi l’Autorità per le comunicazioni ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Giomi, il regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Il regolamento ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato. Sempre secondo l’articolo 43 bis, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso. Il regolamento individua come base di calcolo «i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore». Su tale base, all’editore, a seguito della negoziazione, potrà essere attribuita una quota fino al 70%, determinata sulla base dei criteri predeterminati.

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